Gli interventi di recupero, manutenzione, adeguamento impiantistico, sono attuati con priorità nel patrimonio non in vendita.
Nel patrimonio in vendita compatibilmente con la disponibilità di fondi sono assicurate le riparazioni, i ripristini funzionali, l’eliminazione del pericolo, la manutenzione ordinaria.
In caso di necessità documentata dall’ATER o dal condominio se costituito, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b),c),e d), del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n.457, di edifici inseriti nel piano di vendita, i costi sostenuti dall’Azienda per gli alloggi in vendita saranno recuperati al momento del rogito notarile in base alle disposizioni di cui all’art.4 della legge 30.04.1999 n.136.
Della necessità di realizzare tali interventi nonché dei costi sostenuti dall’ATER viene data opportuna e tempestiva comunicazione agli assegnatari interessati.
In seguito agli interventi sugli immobili, salvo gli interventi di manutenzione ordinaria, viene in ogni caso verificata l’esigenza di provvedere agli aggiornamenti catastali, nonché all’eventuale aggiornamento del canone di locazione.