Con l’entrata in vigore della Legge n. 179 del 2017 è stato introdotto l’obbligo per le società private e pubbliche amministrazioni di attivare al proprio interno canali di segnalazione delle violazioni, di cui uno almeno con modalità informatiche.
Anche la recente direttiva europea del 16 aprile 2019 conferma tale previsione prevedendo l’obbligatorietà per le aziende con più di 50 dipendenti di dotarsi di canali sicuri di segnalazione (anche dal punto di vista informatico).
La piattaforma è gestita da un soggetto specializzato, terzo e indipendente. Il sistema consente l’invio di segnalazioni senza l’obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità. Qualora il Segnalante scelga di indicare le proprie generalità, ne è garantita la riservatezza.
La piattaforma digitale, qui messa a disposizione dall'ATER Matera, consente a chiunque (dipendenti e collaboratori, fornitori e qualsiasi altro soggetto che abbia avuto o intenda avere rapporti d’affari con l'Ente) di segnalare - attraverso un percorso guidato on-line - ipotesi di condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme, violazioni del Modello 231, violazioni del Codice Etico, violazioni della Policy Anticorruzione e comunque violazioni di procedure e disposizioni aziendali in genere.
Le segnalazioni pervenute attraverso la procedura informatica vengono prese in carico dal Responsabile della prevenzione della corruzione il quale effettua una prima istruttoria. Se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. I dati relativi all'identità del segnalante, passaggio obbligatorio in fase di inserimento, ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 9047 del 27 febbraio 2018, non sono immediatamente visibili al Responsabile della prevenzione della corruzione, ma vengono oscurati e dati in affidamento al Custode delle Identità, il quale non può visualizzarli.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: il Dirigente di Settore competente del Servizio di appartenenza del dipendente segnalante, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC, qualora sia quest'ultima ad avere poteri sanzionatori, indicando che si tratta di whistleblowing.
Nel caso in cui la rilevanza dell'illecito sia di natura penale, il Responsabile della prevenzione della corruzione richiede l'accesso ai dati identificativi del segnalante al Custode dell'identità e invia tutti i dati all'Autorità giudiziaria competente.