La Guida degli Utenti costituisce, unitamente alla Carta dei Servizi, un patto scritto con gli Utenti sulla qualità dei servizi forniti dall’A.T.E.R. nel settore dell’abitazione.
La presente Guida, elaborata dall’Azienda ed i cui contenuti sono stati confrontati con i sindacati degli inquilini, è valida su tutto il territorio provinciale.
La carta, in quanto quadro di riferimento, potrà essere aggiornata sulla base delle indicazioni derivanti dalla sua applicazione o a causa di variazioni del quadro normativo.
Contenuti della Guida agli Utenti
1.
I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione del Bando di concorso sono i seguenti:
A. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli Uffici Provinciali del Lavoro o se svolge in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata;
B. residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all’Estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territtoriale. Per attività lavorativa principale si intende l’attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro;
C.1. non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E’ considerato adeguato l’alloggio, sito nel Comune cui si riferisce il Bando di concorso o in un comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da una vano all’altro e degli squinci di porte e finestre, risulti non inferiore a :
45 mq. per nucleo familiare composto da una o due persone;
60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;
75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;
85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;
95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone e oltre;
C.2. non titolarità dei diritti di cui al punto c1 su uno o più alloggi siti in qualunque altra località, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat.A/3, classe 2, sito nel Comune cui si riferisce il bando, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n.16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993 n.75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata in vani sulla base di mq.14 a vano
D. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusioni di casi in cui l’alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
E. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, di tutti i componenti il nucleo familiare stesso con esclusione di coloro che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno in altro comune, posto a una distanza non inferiore a 100 Km. dal comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, quali risultano dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Oltre all’imponibile fiscale, vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purchè continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valore militare così come disposto dagli artt.1 e 77 del DPR 23.12.78 n.915 e dell’art.5 della legge 8.8.91 n.261, nonché quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti pubblici a favore di componenti del nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge per la concessione mensile di invalidità. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all’art.21 della legge 457/78, come sostituito dall’art.2, 14° comma del Decreto legge 23.1.82 n.9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n.94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all’art.8, 3° comma, lett. A 3.2), L.R. n.31/99il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepita da ciascuno dei nubendi. Il limite massimo di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica è fissato in £. 21.000.000 a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge. In mancanza di successive delibere del CIPE la Regione aggiorna il limite di reddito per l’accesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nel mese di giugno;
F. non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
G. non occupare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abusivamente un alloggio di ERP;
2.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente moro uxsorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del Bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico.
3.
I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c),d),f), e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del Bando di concorso, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. L’Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con periodicità almeno biennale. Il requisito di cui alla lettera e) - deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data e deve, altresì, permanere in costanza del rapporto fatto salvo quanto previsto dall’art.33 L.R. n.31/99. Per le famiglie di nuova formazione, come definite all’art.8, terzo comma lett. A3.1), tutti i requisiti sopra citati articolo debbono essere posseduti esclusivamente da ciascuno dei nubendi.
I Comuni interessati pubblicano il bando di concorso all’albo pretorio e ne assicurano la massima pubblicità con le forme ritenute più idonee.
Per l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative , la Regione si riserva di autorizzare, anche su proposta dei Comuni, l’emanazione di bandi speciali con l’indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici.
Contenuti del bando di concorso e modalità di presentazione della domanda
Il bando di concorso deve indicare:
l’ambito territoriale;
i previsti requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica;
le modalità per la determinazione dei canoni di locazione;
il termine di presentazione della domanda che è di 60 giorni;
i documenti da produrre contestualmente alla domanda con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all’estero.
La domanda, da presentarsi al comune nei termini indicati dal bando, è redatta su apposito modello predisposto dal Comune che contiene l’indicazione dei requisiti posseduti nonché delle condizioni soggettive e oggettive del nucleo familiare che danno diritto a punteggio.
Il modulo per la domanda di alloggio è disponibile presso gli uffici del Comune di residenza e del Comune ove il richiedente svolge l’attività lavorativa nel periodo di apertura del bando.
Per informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio è necessario rivolgersi al comune di residenza.
La Commissione è composta: dal Segretario Comunale che la presiede; dal Responsabile della struttura Tecnica competente del Comune; da un rappresentante designato dall’ATER; da un rappresentante designato dalle Organizzazioni sindacali degli inquilini più rappresentative su base nazionale designato unitariamente dalle segreterie territoriali; Dopo l’approvazione, la graduatoria provvisoria, con l’indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata entro 15 giorni nell’Albo Pretorio del comune e deve rimanere affissa per 15 giorni consecutivi. Agli emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, nonché, per gli emigrati all’estero, dalla data di ricezione della nota raccomandata con ricevuta di ritorno, gli interessati possono presentare opposizione alla competente commissione Provinciale alla quale, contestualmente alla pubblicazione, il Segretario Comunale trasmette la graduatoria con tutti gli atti e documenti del concorso. In ogni caso qualora la definizione della graduatoria da parte della Commissione Comunale non avvenga nei termini previsti, il Segretario comunale trasmette alla competente Commissione provinciale la graduatoria medesima con tutti gli atti e documenti del concorso. In tal caso alla definizione della graduatoria provvisoria provvede la Commissione Provinciale entro 90 giorni per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed entro 120 giorni per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Tale termine è elevato a 150 giorni per i Comuni capoluoghi di provincia.
Il giorno della consegna, gli assegnatari vengono condotti dal rappresentante dell’ATER a prendere nel luogo dove è sito l’alloggio loro assegnato; in questa occasione viene sottoscritto il verbale di consegna e vengono consegnate le chiavi. Il canone d’affitto decorre dal momento della consegna dell’alloggio. Responsabile di tutte le pratiche per la consegna degli alloggi è il Settore Inquilinato.
Per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima; per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. In presenza di tali condizioni accertate prima della consegna dell’alloggio, ovvero nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna un termine di 30 giorni per presentare deduzioni scritte e documenti, dandone contemporanea notizia all’ATER; i termini sono raddoppiati per gli emigranti all’estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell’alloggio. Il Sindaco richiede il parere della Commissione per l’assegnazione degli alloggi, alla quale invia tutta la documentazione. Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante. In conformità al parere della commissione, il Sindaco, entro i successivi 30 giorni pronuncia l’annullamento dell’assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto. L’ordinanza del Sindaco, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio. L’Amministrazione Comunale curerà l’esecuzione del provvedimento di rilascio.
la categoria dei soggetti che possono accedere all’acquisto i criteri per la determinazione del prezzo di cessione Si riportano di seguito i provvedimenti legislativi in relazione ai quali sono tutt’oggi in corso procedure di cessione, di competenza del Settore Vendite e Servizi. Leggi 28 febbraio 1949 n. 43 e 14 febbraio 1963 n. 60 Legge 30 dicembre 1960 n. 1676 Legge 08 agosto 1977 n. 513 e successive modifiche ed integrazioni Legge 24 dicembre 1993 n. 560 e successive modifiche ed integrazioni Titolo all’acquisto Il diritto alla permanenza nell’alloggio Il prezzo di venditaGraduatorie
Il comune che ha indetto il bando procede, mediante apposita Commissione, all’istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità delle stesse e della documentazione richiesta.
Entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda la Commissione provvede all’attribuzione dei punteggi e alla formazione e approvazione di una graduatoria provvisoria.
La graduatoria è inviata, su richiesta, a cura del Segretario della Commissione Provinciale alle organizzazioni sindacali provinciali degli inquilini. Tutti gli oneri sono a carico del Comune interessato.Uso degli alloggi
Ricevuta la relativa ordinanza sindacale di assegnazione, ed effettuata la scelta dell’alloggio gli inquilini assegnatari vengono convocati dall’ATER per la sottoscrizione del contratto di locazione dell’alloggio E.R.P. e del regolamento d’uso; questi documenti sono tutti predisposti in duplice copia, una per l’inquilino, l’altra per l’ATER.
L’inquilino può chiedere che nel verbale di consegna dell’alloggio siano annotate eventuali anomalie rilevate in occasione della visita.Uscita dagli alloggi
Annullamento dell’assegnazione
L’annullamento dell’assegnazione viene disposto dal sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
Acquisto degli alloggi ERP
L’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinato da specifici provvedimenti legislativi i quali, oltre ad autorizzare la dismissione di determinate categorie di alloggi, definiscono anche:
In relazione a tali provvedimenti l’A.T.E.R. sta completando il trasferimento in proprietà degli alloggi ex Gescal assegnati con contratto di promessa di futura vendita o con verbale di consegna provvisoria di alloggio da assegnare in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria ai sensi della legge 14.02.1963 n. 60. Tali alloggi vengono trasferiti in proprietà, in favore dei rispettivi assegnatari o dei loro eredi legittimi e testamentari, al termine del periodo di pagamento rateale del prezzo di cessione determinato dalla soppressa Gestione Case per Lavoratori.
In relazione a tale provvedimento legislativo l’A.T.E.R. sta procedendo al trasferimento in proprietà degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato ai sensi della legge 30.12.1960 n. 1667 ed assegnati con verbale di consegna provvisoria di alloggio da cedere in proprietà. Tali alloggi vengono trasferiti in proprietà, in favore dei relativi assegnatari oppure dei soggetti di cui all’art. 11 della suddetta legge, al termine del periodo di pagamento rateale del prezzo di cessione determinato ai sensi del citato art. 11 e succ. modif. ed integraz.
In relazione a tale provvedimento sono stati venduti ai legittimi assegnatari sia alloggi di E.R.P. di proprietà dell’A.T.E.R. sia alloggi di E.R.P. di proprietà del Demanio dello Stato affidati in gestione all’Azienda. I termini per la presentazione delle domande di acquisto dell’alloggio sono definitivamente scaduti; sono tuttora in corso di definizione alcune posizioni non concluse relative ad alloggi per i quali, pur essendo stata autorizzata la vendita con apposito atto deliberativo, non si è ancora proceduto al rogito notarile.
Il piano di vendita predisposto dalla Regione Basilicata in attuazione di tale provvedimento comprende n. 1676 alloggi di proprietà dell’Azienda e n. 674 alloggi demaniali.
L’A.T.E.R. sta procedendo alla vendita dei soli alloggi di cui è proprietaria, in quanto l’istruttoria delle pratiche di vendita degli alloggi del Demanio dello Stato è curata direttamente dal Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - Ufficio del Territorio di Matera.
Hanno titolo all’acquisto degli alloggi compresi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.
Quanto sopra si applica anche nei confronti di quei soggetti, titolari di un reddito familiare complessivo superiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all’assegnazione, che abbiano presentato domanda di acquisto ai sensi della legge n. 560/93 entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro un anno dall’accertamento da parte dell’A.T.E.R. dell’avvenuta perdita della qualifica di assegnatario.
Gli assegnatari che sono titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all’assegnazione, ovvero se ultra sessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere venduto a terzi.
Il prezzo di vendita degli alloggi in argomento è costituito dal valore che si ottiene moltiplicando per cento la rendita catastale dell’alloggio determinata a seguito della revisione generale disposta dal Ministero delle Finanze con decreto del 20 gennaio 1990. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell’1% per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile fino ad un massimo del 20%.
In alternativa, la determinazione del prezzo può essere stabilita dall’Ufficio Tecnico Erariale su richiesta dell’acquirente inoltrata all’A.T.E.R. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell’UTE dovesse essere superiore al prezzo determinato dall’Azienda, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione dell’UTE.
Al prezzo si aggiunge in ogni caso l’I.V.A. nella misura del 10%, ridotta al 4% in caso di prima casa.